Cassazione Penale: condotta abnorme del lavoratore anche nell’ambito delle proprie mansioni

La Suprema Corte, Sezione Quarta Penale, con la sentenza 23 febbraio 2010 n. 7267 si è pronunciata in merito alla responsabilità del datore di lavoro per infortunio, fornendo interessanti chiarimenti in merito al concetto di abnormità e imprevedibilità della condotta del lavoratore nello svolgimento di mansioni proprie

La Cassazione si è così espressa: “In linea di principio la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento (art. 41 c. 2, c.p.) quando sia comunque riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle difettive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass.4, n. 215877, ric. Pelosi, rv. 236721)”.

E ancora, “a fronte di un orientamento che pretendeva, per dare rilevanza causale esclusiva alla condotta del lavoratore, non solo la abnormità e l’imprudenza, ma anche che la stessa fosse stata tenuta in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, si è consolidato un diverso orientamento che conferisce rilievo causale anche a condotte poste in essere nell’ambito delle mansioni attribuite. In particolare si è affermato che può essere considerato imprudente ed abnorme ai fini causali, non solo il comportamento posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, ma anche quello che “rientri nelle mansioni che sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro” (Cass. IV, 401644, Giustiniani; v. anche Cass. IV. 95297, Maestrini).
In sostanza partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, tale rimproverabilità viene meno se la condotta pretesa non era esigibile in quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare.
Ebbene un rischio può considerarsi prevedibile, quando, in base a massime di esperienza venga valutato che è possibile che vengano tenute determinate condotte a cui possono conseguire, non eccezionalmente, determinati eventi di danno o di pericolo”.

AG

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