Attuazione della direttiva CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Nel S.O. n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010 è pubblicato il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 riguardante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti di attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 19 settembre prossimo detta le nuove e più stringenti regole sull’esercizio, nel settore finanziario, degli agenti di attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Sull’esercizio delle due professioni, è da sottolineare l’incompatibilità della figura professionale dell’agente con quella del mediatore. Gli organismi a loro volta restano sotto l’ala della Banca d’Italia a cui resta il potere di vigilanza. Una incompatibilità assoluta che si trasmette anche ai collaboratori. Il nuovo articolo 128 del presente decreto legislativo stabilisce infatti che è vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. I collaboratori poi non possono svolgere contemporaneamente la attività di più soggetti.
Per agenti e mediatori scatta poi la verifica che i dipendenti e collaboratori rispettino le norme applicabili e possiedano requisiti di onorabilità e professionalità.
Circa gli “obblighi precontrattuali”, l’articolo 124stabilisce che:
“1. Il finanziatore o l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscano al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da uin’offerta di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
“2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall’intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l’intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntive in un documento distinto, che può essere allegato al modulo. Il finanziatore o l’intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.
“3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo i comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma q1, il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito”.
Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l’accesso dei finanziatori degli Stati membri dell’Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.
Come previsto dall’articolo 125-ter, il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l’articolo 67-duodecies, comma 3 del Codice del Consumo.

(LG-FF)

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