Accesso regolamentato alle reti di nuova generazione (NGA).

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 251/35 del 25 settembre 2010 è pubblicata la Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 relativa all’accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA).

La presente Raccomandazione parte dalla considerazione che il mercato unico UE dei servizi di comunicazione elettronica, e in particolare lo sviluppo di servizi di banda larga superveloci, sono essenziali ai fini della crescita economica e del conseguimento degli obiettivi delineati nella strategia “Europa 2020”.

Il ruolo fondamentale delle telecomunicazioni e della diffusione della banda larga in termini di investimenti, creazione di posti di lavoro e ripresa generale dell’economia nell’UE è stato particolarmente messo in evidenza dal Consiglio europeo nelle conclusioni della riunione del marzo 2009. Una delle sette iniziative faro della strategia “Europa 2020” è costituita dall’elaborazione dell’Agenda digitale europea presentata nel maggio 2010.

L’Agenda digitale europea fissa obiettivi per l’installazione e la diffusione di un banda larga veloce e superveloce e prevede una serie di misure intese a favorire l’installazione delle reti di accesso di nuova generazione (NGA), basate sulla fibra ottica, e a sostenere gli ingenti investimenti che saranno necessari per i prossimi anni. La presente raccomandazione, che va inserita in questo contesto, mira a promuovere investimenti e innovazione efficienti i infrastrutture nuove e più avanzate, tenendo nel debito conto i rischi sostenuti da tutte le imprese investitrici e l’esigenza di mantenere una concorrenza effettiva, che costituisce un importante stimolo per gli investimenti nel tempo.

L’ambito di applicazione della presente raccomandazione riguarda principalmente le misure correttive da imporre agli operatori che, sulla base di una procedura per l’analisi del mercato effettuata ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE, risultano disporre di un significativo potere di mercato (SMP).

Tuttavia, se giustificato dal fatto che una duplicazione delle infrastrutture è economicamente inefficiente o materialmente impossibile, gli Stati membri, in conformità all’articolo 12 della direttiva citata, possono anche imporre alle imprese che gestiscono una rete di comunicazione elettronica gli obblighi di condivisione delle infrastrutture che risultino adeguati per evitare strozzature nelle infrastrutture di ingegneri civile e nei segmenti terminali.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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