prestazioni di natura occasionale e accessoria ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003.
Il Consiglio Nazionale dellOrdine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui allart. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, concernenti la disciplina del rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio.
In particolare listante chiede se sia possibile lo svolgimento di prestazioni di natura occasionale e accessoria per i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno,ai sensi della normativa sopra richiamata.
In risposta al quesito avanzato, si ritiene dunque che i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno possano comunque svolgere prestazioni di natura occasionale secondo quanto sopra delineato fermi restando, per i lavoratori del pubblico impiego, i limiti di cui allart. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 già delineati dallINPS con circ. n. 88/2009.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Ai fini della soluzione del quesito, occorre ricordare lambito di applicazione dellistituto de quo, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; in particolare:
– con riferimento ai settori di attività tassativamente elencati (ad es. lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, insegnamento privato supplementare, attività svolte nellambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli ecc.) si evidenzia che il lavoro occasionale di tipo accessorio non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo.
Conseguentemente le attività lavorative specificatamente indicate, dallart. 70, comma 1, del D.Lgs. citato, possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time);
– nellambito di tutti gli altri settori produttivi non espressamente richiamati la norma prevede, invece, che i committenti possano ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio utilizzando esclusivamente alcune categorie di soggetti, ossia giovani con meno di 25 anni di età, pensionati (art. 70, comma 1, lett. e – i), nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part time, in via sperimentale, rispettivamente, per gli anni 2009 2010 e per lanno 2010
(art. 70, comma 1 bis).
La medesima disposizione esclude inoltre la possibilità di utilizzare il sistema dei c.d. voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, con lintento di tutelare la ratio sottesa a tale rapporto di lavoro ed evitare possibili forme elusive della relativa disciplina.
(LP)