A norma del citato regolamento(CE), i progetti di investimento dovrebbero essere finanziati conformemente allo strumento soltanto se hanno un impatto rapido, quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica nellUnione, sul miglioramento della sicurezza energetica e sulla riduzione dei gas a effetto serra.
Tali programmi di in vestimento contribuiscono ad una crescita verde, allo sviluppo di uneconomia competitiva, interconnessa, sostenibile e verde così come alla salvaguardia delloccupazione, alla creazione di posti di lavoro e alla lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020.
E opportuno che i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 663/2009 si applichino alla selezione e allammissibilità dei progetti finanziati nellambito dello strumento. E inoltre prendere in considerazione, quale elemento essenziale, lequilibrio geografico tra i progetti, al fine di garantire limpatto del presente regolamento sulla ripresa economica in tutta lUnione e in considerazione del fatto che, in alcuni Stati membri, i progetti non sono o sono stati finanziati solo in parte ai sensi del capo II del regolamento(CE) n. 663/2009.
Ai fini del necessario impatto economico a breve termine del presente regolamento, fra la data della domanda di sovvenzione per un progetto e la decisione definitiva non dovrebbero intercorrere più di sei mesi.
Il presente regolamento, partendo dalle considerazioni di cui sopra, prevede la creazione di u no strumento finanziario a sostegno di iniziative in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili.
Gli intermediari finanziari di cui allallegato II si adoperano per assegnare tutti i fondi del contributo dellUnione di cui dispone lo strumento a progetti di investimento e allassistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili entro il 31 marzo 2014. Dopo tale data non potrà essere più assegnato alcun finanziamento a titolo di contributo dellUnione.
Data lurgente necessità di affrontare la crisi economica, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea.
(LG-FF)