Le norme relative alla farmacovigilanza sono necessarie per la salvaguardia della salute pubblica al fine di prevenire, rilevare e valutare gli effetti collaterali negativi dei medicinali immessi in commercio nellUnione, dato che il profilo di sicurezza dei medicinali può essere noto solo dopo la loro immissione in commercio.
Alla luce delle esperienze acquisite e considerata la valutazione della Commissione sul sistema di farmacovigilsnza dellUnione, risulta evidente la necessità di adottare misure volte a migliorare il funzionamento del diritto dellUnione in materia di farmacovigilanza dei medicinali.
Tenendo conto del fatto che la normativa sui medicinali dovrebbe mirare fondamentalmente a salvaguardare la salute pubblica, tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto con mezzi che non impediscano la libera circolazione dei medicinali sicuri allinterno dellUnione. Dalla valutazione del sistema di farmacovigilanza dellUnione è emerso che le azioni non coordinate degli Stati membri stanno creando ostacoli alla libera circolazione dei medicinali. Per prevenire o rimuovere tali ostacoli è opportuno rafforzare e razionalizzare le disposizioni esistenti relative alla farmacovigilanza a livello dellUnione.
Poiché lobiettivo della presente direttiva, vale a dire migliorare la sicurezza dei medicinali immessi sul mercato dellUnione in modo armonizzato in tutti gli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata delle misure in questione, essere realizzato meglio a livello di Unione, questultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dallarticolo 5 del trattato sullUnione europea (TUE).
La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(LG-FF)