Considerando che lamianto è una sostanza cancerogena classificata in categoria 1 i criteri dellUnione europea per la classificazione delle sostanze pericolose; anche per le attività Esposizioni sporadiche e di debole intensità allamianto (denominate ESEDI) il datore di lavoro ha lobbligo di rispettare quanto disposto dal Titolo IX, Capo II del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 colme modificato e integrato dal D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106, ad eccezione di quanto previsto dallarticolo 249, comma 2.
Le attività di smaltimento e di rimozione dellamianto e di bonifica delle aree interessate devono essere effettuate da imprese iscritte allAlbo Nazionale dei Gestori ambientali di cui allart. 212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.Le aziende iscritte alla categoria 10 dellAlbo Nazionale dei gestori ambientali non possono usufruire delle facilitazioni previste dallart. 249, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Le linee guida dellOrganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la qualità dellaria in Europa (WHO,2000) evidenziano che unesposizione continuativa per lintera vita della popolazione generale a 1 F/L 8 una fibra per libro) di amianto, misurata mediante microscopia elettronica a scansione (SEM), comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso tra 1 e 100 casi per milione di esposti; il parametro migliore per definire le esposizioni sporadiche e di debole intensità è la dose cumulata annua, riferita a uno scenario di esposizione professionale (1920 ore annue: 24° giornate lavorative di 8 ore ciascuna).
Le stime di rischio indicate dallOMS, sulla base delle quali è stato elaborato il presente documento, garantiscono una adeguata protezione della salute.
(LG-FF)