Art. 1
L’oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attivita’ si articola con le seguenti modalita’.
1. Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attivita’, l’INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle
specifiche normative di settore, puo’ applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori – anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:
– Lavoratori Fino a 10/anno –> Riduzione: 30%
– Lavoratori da 11 a 50 –> Riduzione: 30%
– Lavoratori da 11 a 50 –> Riduzione: 23%
– Lavoratori da 51 a 100 –> Riduzione: 18%
– Lavoratori da 101 a 200 –> Riduzione: 15%
– Lavoratori da 201 a 500 –> Riduzione: 12%
– Lavoratori oltre 500 –> Riduzione: 7%
2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL. Il provvedimento e’ adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.
A pena d’inammissibilita’, l’istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell’INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione e’ richiesta. Per la definizione dell’istanza l’INAIL puo’ provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.
Omissis (vedi link)
(Pa-Ro)