riconoscimento da rilasciare agli ispettori del lavoro.
TESTO:
IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e affari generali
Decreta:
Art. 1
La tessera personale di riconoscimento da rilasciare agli ispettori del lavoro per l’espletamento delle funzioni previste dalla vigente normativa, ha le caratteristiche indicate nell’allegato A del decreto ministeriale 3 dicembre 1984 con le seguenti modifiche: nella parte anteriore in luogo di «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e’ riportato «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» e in luogo di «Ispettorato del lavoro» e’ riportato «Direzione del lavoro»; nella parte interna il riferimento alla legge 22 dicembre 1912, n. 1361, e’ sostituito con il riferimento alla legge 22 luglio 1961, n. 628 e al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; il riferimento al decreto ministeriale 3 dicembre 1984 e’ sostituito con il riferimento al presente decreto.
Art. 2
Le tessere personali di riconoscimento rilasciate agli ispettori del lavoro devono essere nuovamente emesse in caso di furto, smarrimento, logorio o quando, per il tempo trascorso dall’emissione, i connotati del titolare siano notevolmente difformi da quelli della fotografia apposta sul singolo documento.
Le tessere debbono essere restituite a richiesta dell’Amministrazione emittente.
Le tessere attualmente in possesso degli ispettori del lavoro continuano ad avere validita’ fino alla definitiva restituzione all’Amministrazione ovvero fino alla eventuale sostituzione nei casi sopra indicati.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2011