Art. 1 – Finalita’
1. Il presente decreto introduce misure per la progressiva riduzione dell’impiego di navi sub standard per il trasporto marittimo mediante:
a) l’instaurazione di efficaci procedure di controllo delle navi non di bandiera italiana che scalano i porti nazionali concernenti l’osservanza della normativa internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali,
dell’ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine, anche ai sensi e per le finalita’ di cui al regolamento (CE) n. 725/2004 e del capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS ed il relativo Codice ISPS sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
b) la definizione di criteri e procedure, armonizzate in ambito comunitario, per l’attivita’ ispettiva ed il fermo di navi, come consolidate per effetto delle conoscenze specialistiche e delle esperienze acquisite nell’ambito del Memorandum d’intesa di Parigi;
c) la partecipazione ad un sistema di controlli da parte degli Stati di approdo, basato su ispezioni periodiche, effettuate all’interno della Comunita’ e della regione del Memorandum d’intesa di Parigi, finalizzato ad ispezionare navi non battenti bandiera italiana con una frequenza proporzionale al profilo di rischio come definito dall’allegato II al presente decreto.
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(Pa-Ro)