Che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
Ad esempio, per ragioni di coerenza, è necessario modificare per quanto riguarda i crostacei contaminanti quali il piombo, mercurio, diossine e PCB e idrocarburi policiclici aromatici.
I molluschi bivalvi quali le cozze verdi e le ostriche possono accumulare livelli di cadmio analogamente alle alghe marine. Poiché la polvere di ostriche sono prodotti venduti come integratori alimentari, analogamente alle alghe marine essiccate, è necessario che il tenore massimo di cadmio nei molluschi bivalvi essiccati sia uguale a quello già fissato per le alghe marine essiccate e i prodotti derivati da alghe marine.
Il presente regolamento sottolinea che i tenori massimi predefiniti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi non sono realistici nel caso delle alghe marine, che in natura possono contenere quantità più elevate. E quindi necessario escludere le alghe marine dallapplicazione dei tenori massimi predefinti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi. E necessario raccogliere maggiori dati sulla presenza di tali contaminanti al fine di determinare la necessità di fissare tenori massimi specifici più realistici per il piombo e il cadmio nelle alghe marine.
E inoltre necessario aggiornare le disposizioni relative al monitoraggio e alle relazioni tenendo conto delle raccomandazioni recenti in materia di monitoraggio concernenti il carbammato di etile, le sostanze perfluoroalchiliche e lacrilammide. Poiché la decisione 2006/504/CE della Commissione è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione, è necessario sostituire il riferimento alla decisione 2006/504/CE con un riferimento al regolamento (CE) n. 1152/2009. E inoltre precisare quali dati devono essere comunicati ala Commissione e quali devono essere comunicati allEFSA.
Con ladozione del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1881/2006 è moficato come segue:
1) larticolo 9 è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Gli Stati membri e le parti interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nellapplicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da ocratgossina A, deossinivalenolo, zedralenone, fumosine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri. I
relativi dati in merito alloccorrenza delle sostanze sono comunicati allEFSA.
3)Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i risultati relativi alle aflatossine, ottenuti conformemente al regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare allEFSA i risultati relativi al furano, al carbammato di etile, alle sostanze perfluoroalchidiche e allacrilammide.
(LG-FF)