Corso di Aggiornamento il 28 settembre 2011.
Il Regolamento sarà pubblicato con DPR.
Pubblichiamo la sintesi dei contenuti e una nota informatva del Ministero del lavoro (3 agosto 2011).
L’intero schema del provvedimento è disponibile per gli abbonati nell’area riservata, in attesa della pubblicazione del testo ufficiale sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel seguito, pubblichiamo un sintesi.
Si tratta di ambienti nei quali negli ultimi anni si sono avuti infortuni particolarmente gravi con le caratteristiche delle stragi e con dinamiche infortunistiche ripetitive e drammatiche, pure in presenza di norme specifiche.
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Sintesi REGOLAMENTO (SINTESI)
Tra le misure del D.P.R.:
imposizione, alle imprese e ai lavoratori autonomi, che svolgano attività negli ambienti confinati, in aggiunta agli obblighi già gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
– obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento, anche per il datore di lavoro, sui rischi degli ambienti confinati e sulle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi;
– obbligo di possedere dispositivi di protezione come maschere protettive, imbracature, rilevatori di gas, respiratori
– obbligo di predisporre il necessario addestramento;
applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dellimpresa appaltatrice ma anche nei confronti delle eventuali imprese subappaltarici;
– obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in ambienti confinati, assunta con contratti di lavoro subordinati o con altri contratti (in questultimo caso certificati in base al decreto n.
267/03).
Durante tutte le fasi di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata una procedura di lavoro specificamente diretta a ridurre al minimo i rischi propri di questo genere di attività.
Quando i lavori sono svolti tramite appalto, deve essere garantito che prima dellaccesso nei luoghi di lavoro tutti i lavoratori che verranno impegnati nelle attività , compreso, eventualmente il datore di lavoro, siano informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi.
Il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante, adeguatamente formato ed addestrato, che vigili sulle attività lavorative.
(Red)