Sintesi del provvedimento
Art. 1 – Il praticantato
1. L’istituto del praticantato e’ il periodo obbligatorio di
pratica professionale necessario per l’accesso all’esame di stato
abilitante all’esercizio della professione di consulente del lavoro.
2. I consigli provinciali dell’ordine promuovono l’istituto del
praticantato, sia presso gli iscritti che presso gli atenei, quale
strumento essenziale per accedere alla libera professione.
3. I consigli provinciali dell’ordine promuovono inoltre la
disponibilita’ dei propri iscritti ad accogliere e formare negli
studi coloro che intendono svolgere il periodo di praticantato
professionale.
4. Presso ogni consiglio provinciale dell’ordine e’ istituito un
registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che,
in possesso dei requisiti richiesti, svolgono pratica professionale
per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’esercizio della
professione di consulente del lavoro.
5. Ciascun consiglio provinciale dell’ordine nomina, tra gli
iscritti all’albo con almeno cinque anni di anzianita’, un tutor
dedicato ai rapporti tra praticanti e professionisti.
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(Red)