Decreto su tecnico della prevenzione dell’ambiente e luoghi di lavoro

La G.U. n. 277 del 28 novenbre 2011 pubblica il DECRETO 3 novembre 2011 sulla “Equipollenza di diplomi e attestati, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell’ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”

La G.U. n. 277 del 28 novenbre 2011 pubblica il DECRETO 3 novembre 2011 sulla “Equipollenza di diplomi e attestati, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell’ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base

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Decreta:

Art. 1

1. Nella Sezione B della tabella di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell’ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base», sono aggiunti i seguenti titoli:

– Guardia di sanita’ – decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

– Personale dell’ex-Comando antidroga e dell’ex-Comando antisofisticazioni e sanita’ transitato nel Comando Carabinieri per la tutela della salute, con il grado minimo di brigadiere.

Art. 2

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto e’ trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 3 novembre 2011

Il Ministro della salute
Fazio

Leggi il decreto al link …

(Red)

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