Inoltre sopprime il requisito di idoneitaà fisica per avviare l’esercizio dell’attivita’ di autoriparazione. Entra in vigore il 10/02/2012 e dovrà essere convertito entro 60 giorni.
Entra in vigore il 10/02/2012 e dovrà essere convertito entro 60 giorni.
Art. 34 – Riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici.
1. L’abilitazione delle imprese di cui all’articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.
—————-
Art. 39 – Soppressione del requisito di idoneitaà fisica per avviare l’esercizio dell’attivita’ di autoriparazione
1. All’articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la
lettera c) e’ soppressa.
(Red)