Cassazione: illiceità condotta omissiva e mancata attività

Cassazione Penale, 16890/2012 – il cd “doppio aspetto della colpa”.
Chi è responsabile deve rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui. L’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l’evento, imputabile a colpa altrui, quando si è nella possibilità di impedirlo.

Cassazione Penale, 04 maggio 2012, n. 16890

Folgorazione mortale e il cosiddetto “doppio aspetto della colpa“.

Responsabilità dell’amministratore di una s.p.a. per la morte di un operaio addetto alla macchina taglio laser.

Chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui.

L’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l’evento, imputabile a colpa altrui, quando si è nella possibilità di impedirlo.

L’imputazione consisteva in particolare nel non aver predisposto:
– né una procedura operativa di sicurezza per interventi sull’armadio elettrico di comando,
– né la segregazione con chiave le parti ad alta tensione,
– né l’individuazione del personale specializzato addetto agli interventi sulla predetta macchina
e nell’aver consentito che la vittima, senza peraltro aver ricevuto un’adeguata formazione, effettuasse la verifica del fusibile di sicurezza posto nell’armadio elettrico di comando laser, intervento resosi necessario perché la macchina si era bloccata durante il ciclo di lavorazione.

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(LP)

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