– del Presidente CdA
– e del Gerente
per: Omessa valutazione dei rischi di un supermercato e mancanza di misure di protezione adeguate (DPI – scarpe antifortunistiche)
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Con sentenza del 22 giugno 2011, la Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento del 21 luglio 2009, limitatamente alla condanna
– dell’imputato (Gerente del Supermercato) per il reato ascrittogli al capo 3 dell’imputazione
e dell’imputato (Datore di lavoro – Presidente CdA) per i reati ascrittigli ai capi 2 e 3.
Quanto al Gerente, il reato per il quale è stata pronunciata condanna (del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 11) consiste nell’avere, quale responsabile del punto vendita di un supermercato, omesso di difendere adeguatamente i posti di lavoro contro la caduta o l’investimento di materiale in dipendenza dell’attività lavorativa, perchè, in particolare, l’impilatura dei cartoni del latte dell’acqua minerale era eseguita in modo da non garantire un’adeguata stabilità contro la caduta o l’investimento dei lavoratori e degli utenti del supermercato.
Quanto al Presidente del CdA:
il reato di cui al capo 2 (del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 2) consiste:
– nel non avere, quale presidente del Consiglio di amministrazione di una società di gestione di supermercati, adeguatamente valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le misure di prevenzione e protezione da adottarsi per la movimentazione, la caduta o l’investimento di materiali
– e nell’avere omesso di difendere adeguatamente i posti di lavoro contro la caduta o l’investimento di materiali accatastati su apposite pedane, su scaffali e per terra,
– nonchè nell’avere omesso di valutare il pericolo di scivolamento e schiacciamento dei piedi durante la movimentazione dei carichi, con il conseguente obbligo di utilizzare calzature di protezione;
il reato di cui al capo 3 dell’imputazione (del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5, lettera d) consiste nell’avere omesso – sempre nella sua veste di presidente del consiglio di amministrazione della stessa società di gestione di supermercati – di fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale e, in particolare, scarpe antinfortunistiche al personale incaricato della movimentazione e dello stoccaggio delle merci.
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3. – Il ricorso è infondato.
omissis ..
3.2. – Il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, articolo 4, comma 2 sul rilievo che il documento di valutazione del rischio elaborato dal datore di lavoro non sarebbe inadeguato, perchè, rispetto all’attività concretamente svolta dei dipendenti, la movimentazione, la caduta o l’investimento di materiali non costituirebbero un rischio specifico, ma solo un rischio generico equivalente, praticamente, a quello del normale cliente” – è manifestamente infondato.
E sufficiente rilevare, sul punto, che, attraverso le argomentate considerazioni sopra riportate sub 3.1., la Corte d’appello ha fornito, circa la valutazione della situazione di fatto e circa la portata delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico dei ricorrenti, una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, a fronte della quale la censura mossa si risolve in un tentativo, inammissibile in sede di legittimità, di ottenere una rivalutazione del merito della responsabilità penale.
omissis
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
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