Omissione di misure idonee ad eliminare il rischio di caduta dall’alto
Responsabilità del titolare di una ditta perchè, nell’eseguire presso un cantiere opere edili di restauro, non adottava le misure idonee ad eliminare il rischio di caduta del personale, per i lavori da realizzarsi ad altezza superiore a 2 metri, nè curava gli interventi necessari per la sicurezza sul lavoro, nè, peraltro, metteva a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e della sicurezza, in relazione al lavoro da svolgere.
Sintesi.
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Condannato in primo grado, propone impugnazione qualificata come ricorso in Cassazione – Inammissibile.
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 79/2009 TRIBUNALE di CUNEO, del 26/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Fatto
Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 26/5/2011, dichiarava (Omissis) colpevole dei reati di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, articoli 122 e 71, perchè nella sua qualità di titolare della omonima ditta, nell’eseguire presso un cantiere opere edili di restauro, non adottava le misure idonee ad eliminare il rischio di caduta del personale, per i lavori da realizzarsi ad altezza superiore a 2 metri, nè curava gli interventi necessari per la sicurezza sul lavoro, nè, peraltro, metteva a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e della sicurezza, in relazione al lavoro da svolgere, e lo condannava alla pena di euro 5.000,00 di multa.
Con la impugnazione la difesa del (Omissis), formula i seguenti motivi:
– il Tribunale, nel ritenere provata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato in contestazione, è incorso in una erronea applicazione della legge penale, in particolare del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 122 e 71, ritenendo che i dipendenti della ditta lavorassero effettivamente ad una altezza superiore ai due metri, in difetto di prova su tale circostanza;
– omissis
– la modesta gravità dei fatti commessi .. omissis
– eccessività del trattamento sanzionatorio, che sarebbe da quantificare entro i limiti di minimi edittali.
Diritto
Il ricorso è inammissibile
La argomentazione motivazionale …omissis … si rivela logica e corretta.
Il Tribunale rileva che le emergenze istruttorie – deposizione dell’agente accertatore, fascicolo fotografico e verbali di PG – hanno permesso di potere ritenere provata la responsabilità del (Omissis), che, quale titolare della omonima impresa edile, non aveva adottato idonee opere professionali, atte ad eliminare il rischio di caduta del personale operante nel cantiere in cui erano in corso interventi di restauro edilizio.
omissis
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna