Cassazione n. 43434 del 8.11.2012: Responsabilità infortunio mortale di lavoratore privo di cinture di sicurezza

Cassazione: Responsabilità infortunio mortale di lavoratore privo di cinture di sicurezza

Cassazione Penale, 08 novembre 2012, n. 43434 – Lavoratore privo di cinture di sicurezza e altri dispositivi anticaduta: infortunio mortale

Responsabilità dell’amministratore unico di una srl (M.) e del responsabile di cantiere della stessa società (B.) per aver consentito al lavoratore P.I., privo delle cinture di sicurezza, fornite ma non utilizzabili, e privo di presidi di trattenuta o di altri dispostivi anticaduta, di operare sul tetto di un capannone dove insistevano cavi e altro materiale e un lucernario non coperto, nel vano del quale il lavoratore era precipitato per circa otto metri conseguendo le lesioni che lo avevano condotto a morte.

Condannati, ricorrono in Cassazione – Rigetto..

I ricorrenti sostanzialmente richiedono un nuovo e non consentito accertamento in fatto tra l’altro ignorando lo specifico accertamento di sentenza secondo il quale le funi di trattenuta per l’aggancio delle cinture di sicurezza rappresentate nelle fotografie acquisite agi atti, erano state installate solo dopo l’infortunio in forza delle prescrizioni impartite dall’ente competente, mentre la fune raffigurata nelle foto prodotte dalla difesa, non risultava ancorata ad alcun punto fisso, e dunque non costituiva in nessun modo ancoraggio sicuro per le cinture.

La motivazione impugnata si è motivatamente soffermata sulla inesistenza di altri validi punti di aggancio (la balaustra gialla ecc.).

La motivazione impugnata si presenta dunque con i caratteri della compiutezza e della coerenza, è priva di discontinuità argomentative e di contraddizioni, apodissi, aporie.

Il ricorso del M. propone una ulteriore censura riguardante una presunta valida delega di funzioni tale da trasferire sul delegato ogni responsabilità derivante dalle norme antinfortunistiche.

La sentenza impugnata con accertamento di fatto logico e coerente e non suscettibile di ulteriore rielaborazione in sede di legittimità
– ha individuato nella documentazione offerta dal M. una delega di responsabilità penali
in danno del B. e
– ha ritenuto non delegabile la responsabilità penale.

La motivazione si è completata con l’ulteriore accertamento in fatto secondo il quale la documentazione prodotta non consentiva di ritenere che al delegato per la sicurezza fosse stata fornita una dotazione di mezzi finanziari per provvedere in autonomia alla realizzazione dei compiti di sicurezza affidati.

La decisione è pienamente conforme a tutti i principi costantemente somministrati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte.

In conclusione i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati, ciascuno, al pagamento delle spese processuali.

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