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Articolo 1
Lallegato A della direttiva 96/98/CE è sostituito dallallegato della presente direttiva.
Articolo 2
Lequipaggiamento elencato alla colonna 1 dellallegato A.1 come «nuova voce» o trasferito dallallegato A.2, che è stato prodotto precedentemente al 30 novembre 2013 in conformità alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può continuare ad essere commercializzato e utilizzato a bordo di una nave dellUnione europea fino al 30 novembre 2015.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 30 novembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 novembre 2013.
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