Antincendio: Legge 189/20012, integra D.Lgs. 151/2011 e 81/2008 strutture sanitarie

Modifiche ad “Antincendio”, DPR 151/2011 e D.Lgs. 81/2008: norme per le strutture sanitarie pubbliche introdotte dalla Legge n. 189/2012

Modifiche alle norme su “Antincendio“:
– DPR 151/2011
e
– D.Lgs. 81/2008
relativamente alle strutture sanitarie pubbliche introdotte dalla Legge n. 189/2012
, nel Testo coordinato, del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (pubblicato sulla G.U. n. 263 del 10-11-2012 – Suppl. Ordinario n. 201)

La legge, all’art. 6 prevede una “efficacia esimente della responsabilita’ delle persone fisiche della struttura medesima di cui alle disposizioni del capo III del titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“.

Questa previsione di esimente della responsabilita’ delle persone fisiche risulta:
– chiaramente errata
– di dubbia costituzionalità
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————

Art. 6 della Legge n. 189/2012 Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonche’ di ospedali psichiatrici giudiziari

[…]

2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate agli interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio. A tale fine, nei limiti della predetta quota parte e in relazione alla particolare situazione di distinte tipologie di strutture ospedaliere, con decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, nonche’ sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all’aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie (( pubbliche )) sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parita’ di sicurezza;

b) previsione di una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 ((, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni ivi previste ));

c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ai fini della prosecuzione dell’attivita’ fino alla predetta scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle disposizioni dell’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il contestuale impegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la medesima scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica antincendio ((. Fino alla data di sostituzione della struttura sanitaria con altra in regola, l’adozione del modello citato ha efficacia esimente della responsabilita’ delle persone fisiche della struttura medesima di cui alle disposizioni del capo III del titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ));

d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una specifica disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

[…]

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