Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate.
– 22 novembre 2012 – n. 7/2012
– Destinatario: CNA – Confederazione Nazionale dellArtigianato
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifìche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori.
…. omissis …
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni
La previsione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento- le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi – che permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 28 e 29.
… omissis …
Va rimarcato che i principi (si pensi, ad esempio, alla necessità di valutazione di “tutti i rischi” sul lavoro di cui ali’articolo 28, comma 1, e a quella di rivisitare la valutazione a seguito di “modifiche del processo produttivo …” e del verificarsi delle altre ipotesi descritte dall’articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 8112008) imposti al datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi sono puntualmente elencati agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 spettando al datore di lavoro l’onere di dimostrare, elaborando il DVR, di averli ottemperati, senza eccezioni.
Ove si abbia riguardo, dunque, alla finalità – appena rimarcata – della redazione del DVR appare chiaro come la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008.
Ne consegue che il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà (a breve, come sopra evidenziato) delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare – attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate – di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008.
Resta inteso, del tutto conseguenzialmente, che qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura “dinamica” del DVR.
…. omissis …
Leggi l’intera risposta all’Interpello, al link riportato a fianco …Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni