22 novembre 2012 – n. 2/2012
destinatario: Confapi – Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni – risposta al quesito relativo alla formazione degli addetti al primo soccorso.
La CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità di ritenere assolto l’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano soccorritori “attivi”, intendendo con questo termine volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi.
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Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni
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L’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità – anche con riguardo ai requisiti dei formatori – la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati.
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Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto – fermo restando il rispetto delle modalità di cui al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 – che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.
…. omissis … Leggi l’intera risposta all’Interpello, al link riportato a fianco …