Formazione obbligatoria dal 13.5.2013 per installatori e manutentori straordinari

La Conferenza delle Regioni 24.1.2013 ha disciplinato i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’attestato di qualificazione professionale di Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili, comma 2, art. 15 D.Lgs. 28/2011, Direttiva 2009/28 CE

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – nella seduta del 24 gennaio 2013 – ha approvato un documento sullo standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (fer), ai sensi D.lgs.28/2011.

Il testo integrale e l’allegato sono pubblicati in anteprima per gli Abbonati ai livelli 1., 2., 3 e 4.

NON sei abbonato ?

Abbonati subito (vedi link).

SINTESI:

CONTESTO E RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente documento disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’attestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili“, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.

Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 – cui rimanda il suddetto D.lgs. 28/2011 per i requisiti tecnico professionali degli installatori – stabilisce all’articolo 3 che l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell’esercizio delle attività di cui all’art. 1 del DM stesso, deve possedere i requisiti professionali di cui al successivo art. 4.

L’articolo 15, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all’articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, specifica che, per i soli soggetti di cui alla lettera c), deve essere attivato un sistema basato sull’acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.

Pertanto, dal 1 agosto 2013, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER si acquisisce a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell’Allegato 4 del D.lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale di cui alle presenti Linee guida.

Specificamente, invece, tutti i soggetti di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 devono frequentare percorsi di aggiornamento, come meglio declinato al successivo punto 5.

La formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all’allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati, in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Il testo integrale e l’allegato sono pubblicati in anteprima per gli Abbonati ai livelli 1., 2., 3 e 4. – vedi link (a fianco).

Cerca la parola INSTALLATORI o MONTATORI

NON sei abbonato ?

Abbonati subito (vedi link)

Precedente

Prossimo