Art. 1 – Disposizioni generali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto ministeriale
sostituiscono quelle contenute nel decreto ministeriale del 24 aprile
2013, n. 334.
2. Per l’anno accademico 2013-2014, l’ammissione dei candidati ai
corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della
legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei corsi stessi
ai sensi del DM 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di
superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al
presente decreto.
Consulta le modalità relative ai singoli Corsi di laurea al link della G.U. n. 152 del 1-7-2013.