Nel caso in esame il lavoratore, a seguito di quanto subìto, è stato incapace di dedicarsi alle proprie occupazioni per oltre 40 giorni.
Il superiore gerarchico che ha attuato straining nei confronti di un lavoratore può incorrere in responsabilità penale; e se dalla sua condotta non deriva il reato di maltrattamenti in famiglia, occorre valutare se ha commesso il reato di lesioni personali volontarie.
È questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 28603/2013.
Il caso esaminato dalla Corte riguarda un lavoratore che ha lamentato di essere stato oggetto, da parte di superiori, di azioni, pur numericamente limitate e temporalmente distanziate, che hanno determinato un ingiustificato demansionamento e un lieve disturbo dell’adattamento.