Min-Ambiente: piccoli impianti esclusi quote di emissione di gas serra

Delibera n. 16/2013

la G.U. n.187 del 10-8-2013 pubblica la Delibera n. 16/2013 del Ministero dell’Ambiente del 25 luglio 2013 su: Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Delibera:
Art. 1

Esclusione di impianti dal sistema comunitario per lo scambio delle
quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva
2003/87/CE.
1. Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 30/2013 e nel
rispetto delle prescrizioni di cui alla presente deliberazione, a far
data dal 1° gennaio 2013 gli impianti in Allegato 1, a tutti gli
effetti parte integrante della presente delibera, sono esclusi dal
sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad
effetto serra (ETS) di cui alla direttiva 2003/87/CE.
2. Agli impianti di cui al comma 1, limitatamente al periodo di
esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di
emissione di gas ad effetto serra (ETS) di cui alla direttiva
2003/87/CE, si applicano esclusivamente gli articoli 2, 3, 4, 24, 28,
30, 31, 33, 38, 39, 40, 42, 44 e 45 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30 (d’ora in avanti “decreto legislativo n. 30/2013”)
nonche’ le delibere, compresa la presente,emanate da questo Comitato
quali «Misure nazionale equivalenti», ai sensi dell’art. 38 del
decreto legislativo n. 30/2013.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del
decreto legislativo n. 30/2013, l’impianto di cui all’Allegato 1 che,
in uno degli anni del periodo 2013 – 2020, emette piu’ di 25.000
tCO2eq., rientra, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello in cui si e’ verificato il superamento della predetta soglia,
nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di
gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE e non puo’
essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica e’ fatta sulla
base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al successivo
art. 7.

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