Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici. Rimborso farmaci. Articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106. Decorrenza.
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Premessa
Con nota del 5 dicembre 2012, la Direzione centrale prestazioni, in attesa di formale parere dell’Avvocatura generale, ha impartito istruzioni disponendo che le richieste di rimborso1 dei farmaci fossero prese in considerazione con riferimento agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere dal 13 novembre 2012, data di pubblicazione della circolare suddetta, riconosciuti regolari sia dal lato amministrativo sia dal lato medico.
Acquisito il parere della suddetta Avvocatura, con la presente circolare si ribadisce che l’art.11, comma 5 bis, d.lgs. 81/2008, introdotto dal decreto correttivo 106/2009, nel confermare il diritto degli infortunati e dei tecnopatici alle cure necessarie ai sensi del d.p.r. 1124/1965, fa espresso richiamo alla necessità di evitare “oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Da ciò consegue che il diritto al rimborso dei farmaci trova un limite nella sostenibilità finanziaria che impone, pertanto, l’individuazione di una scala di priorità da definire sperimentalmente sulla base dell’andamento della relativa spesa.
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leggi la Circolare Inail n. 56 del 19 novembre 2013. al link dell’INAIL.