L’istanza riguardava l’esistenza o meno di un obbligo di formazione, ai sensi dell’art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP
La domanda era stata presentata da CNAPI – Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e del Periti Industriali Laureati, a seguito delle richieste di un dirigente scolastico di imporre la formazione prevista per i lavoratori all’art. 37 ai RSPP (docenti nominati RSPP).
La Commissione Interpelli stabilisce che il RSPP ed anche l’ASPP (purchè risulti in possesso dei suddetti requisiti – quindi con corretto aggiornamento quinquennale) ha ricevuto una “formazione sufficente e adeguata” relativamente alla formazione per i lavoratori e i preposti> ove opera o ha il titolo di RAPP e ASPP.
Naturalmente la sua formazione deve essere integrata rispetto a eventuali nuovi rischi che derivi dall VdR.
La risposta è contenuta nell’Interpello n. 18/2013, che pubblichiamo al link, a fianco.