Il 6 aprile 2014 entra in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che attua la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
La norma prevede che i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato previsto all’articolo 25 del T.U. del casellario per verificare l’esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, o l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività, che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L’ufficio del Casellario centrale sta realizzando le modifiche tecniche al sistema informativo per il rilascio del nuovo certificato previsto dalla norma.
Nelle more, sarà fornito al datore di lavoro l’attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 del T.U., previa acquisizione del consenso dell’interessato.
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L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro.
L’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell’articolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al “datore di lavoro”, espressione questa che non lascia margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni.
Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”.
Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.
Da ultimo non sembra superfluo dare atto che, da informazioni assunte presso la direzione del Casellario giudiziale, si è appreso che i certificati sono rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.