Questa la dinamica dell’evento: il “trattorista agricolo alle dipendenze della Cooperativa agricola SS. C. a r.l. di cui era legale rappresentante l’odierno imputato, mentre effettuava lavori di solcatura di un appezzamento di terreno agricolo sito nel comune di A. (PA) per la preparazione alla semina tramite un trattore cingolato munito di accessorio agricolo (cd “Tiller), cadeva dal trattore stesso, rimanendo agganciato al Tiller e trascinato per circa 20 mt., decedendo per arresto cardiocircolatorio con gravissimo trauma cranico.”
Secondo la Cassazione, la caduta dal trattore è stata indubbiamente determinata da un malore ma “in una all’assenza di cinture di sicurezza ovvero di altro mezzo di trattenuta o cabinato di protezione, come successivamente accertato.”
La Corte precisa: “Benché il trattore non fosse stato modificato in ottemperanza a quanto imposto entro giugno 2001 dal d.lgs. del 1994 relativo all’adeguamento dei trattori agricoli per evitare ribaltamenti (onde l’imputato non poteva non essere consapevole della irregolarità sotto il profilo antinfortunistico in cui versava lo strumento di lavoro) e con la circolare dei Ministero del Lavoro del 16.3.2005 fosse stata poi rimandata l’emanazione delle LINEE GUIDA ISPESL, elaborate solo nel 2007 con la circolare n. 3 del 28.3.2007 del medesimo Dicastero, la condotta del datore di lavoro, che pur si attenne alle misure alternative da adottare nel frattempo (secondo quanto raccomandato dalla circolare del 2005), quali l’impiego di lavoratori esperti (come appunto era la vittima) e la ricognizione delle condizioni del terreno, allo specifico fine di prevenire ribaltamenti, non può ritenersi esente da censure dal momento che le misure di prevenzione antinfortunistica di cui alle circolari del Ministero del Lavoro sono di natura palesemente specifica in quanto finalizzate alla tutela del trattorista da eventuali ribaltamenti del mezzo per asperità o irregolarità del terreno o altra causa, ma non già dalla caduta dal posto di guida dipendente dalle più disparate cause, tra cui quella riconducibile ad un improvviso ed inevitabile malore, benchè le misure già previste dal d.lgs. n. 626 del 1994 (cintura di sicurezza abbinata ad una cabina o telaio protettivo), non tempestivamente adottate, sarebbero state comunque idonee scongiurare la caduta dal mezzo per qualsiasi causa anche diversa dal ribaltamento del mezzo.
Correttamente, quindi, come rappresentato dalla Parte pubblica ricorrente, deve ravvisarsi la violazione della generale e residuale disposizione di cui all’art. 2087 c.c. (e la conseguente carenza motivazionale sul punto) che onera il datore di lavoro di una particolare e qualificata prudenza imponendogli di predisporre le misura idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratore: da individuarsi, nel caso di specie, nel montaggio di cinture di sicurezza o nell’applicazione di altro mezzo di trattenuta.”