Cassazione Penale: Valutazione del rischio da atmosfere esplosive in un’azienda soggetta alla normativa Seveso

Con la sentenza del 17 settembre 2014 n. 38100, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro di un’azienda produttrice di prodotti chimici a rischio di incidente rilevante (art. 8 D.Lgs.334/99), pronunciandosi sul tema della valutazione del rischio ATEX e sugli obblighi indelegabili del datore di lavoro.

In particolare, “secondo l’imputazione, il T., quale presidente del Consiglio di amministrazione della società E. spa […] avente ad oggetto la produzione di prodotti chimici, attività a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art 8 d.lgs 334/99 (c.d normativa anti Seveso) e P.F. quale delegato in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro in forza di delega […] e successiva procura notarile […] (entrambe non indicanti il budget di spesa a disposizione dei delegato, che patteggiava la pena) nonché quale gestore dello stabilimento ai sensi del d.lgs 334/1999 (analogamente, designazione priva di indicazione dei poteri di spesa), per colpa consistita nella violazione di norme in materia di prevenzione infortuni, cagionavano lesioni personali gravi (pericolo di vita e comunque durata superiore ai 40 giorni) al dipendente G. Y.: questi, assunto come operaio il 2.5.2006, dopo aver ricevuto il giorno stesso due sole ore di informazione-formazione, nel turno di notte del 24.5.2006 verso le ore 04.00 si trovava all’interno della ed area 200 dello stabilimento, intento a travasare dentro reattore R235, precisamente dal boccaporto posto sulla sommità del predetto reattore (contenente liquidi infiammabili, vale a dire formanti miscela di vapori infiammabili) un sacco in polietilene contenente polvere di DBTO (dibutilossido di stagno), anch’esso altamente infiammabile come evidenziato nelle schede tecniche dei prodotto (“la polvere forma miscele esplosive con l’aria”, “in forma pulverulenta o granulare è possibile l’esplosione della polvere miscelata con aria. Se secca, può caricarsi elettronicamente per movimento vorticoso, trasporto pneumatico, travaso ecc…”), peraltro senza adeguati dispositivi di protezione individuale, e durante lo scuotimento del sacco, con movimento vorticoso della polvere e/o sfregamento della polvere stessa contro il sacco in polietilene, causa cariche elettrostatiche che fungevano da innesco dei vapori presenti all’interno del reattore, veniva investito da una fiammata, così riportando ustioni di 2° e 3° grado sul 60% del corpo (volto, torace e arti superiore).”
In particolare, al T. era contestato il non aver redatto un documento di valutazione dei rischi derivanti dalle atmosfere esplosive, nonché le relative misure di prevenzione e protezione (in particolare, i documenti di valutazione del rischio atmosfere esplosive relativi all’impianto 200 non risultavano rappresentativi della situazione e delle modalità lavorative in atto al momento dell’evento lesivo e non contenevano la valutazione del rischio atmosfere esplosive nell’aria deposito materie prime), incombente di cui era specificamente onerato il T. e che non poteva essere oggetto di delega.

Nel rigettare il ricorso del T., la Corte ricorda che “il datore di lavoro non può delegare, neanche nell’ambito d’imprese di grandi dimensioni, l’attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.”
E precisa: “Il rischio era insito nella pericolosità fisica e chimica del prodotto DBTO (in forma di polvere bianca) e nelle modalità di lavorazione […] che avrebbero dovuto essere considerate, e non lo erano state, in una appropriata scheda di valutazione dei rischi e di adozione delle relative precauzioni, dal datore di lavoro al quale è inibito delegarle ad altri: tale divieto imponendosi anche a tutela della salute ed incolumità della popolazione residente nei dintorni dell’azienda. Ne è conseguito insomma l’omesso l’inserimento nel documento dei rischi di indicazioni previste dalla letteratura mondiale in materia.”

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