Cassazione penale – Infortunio e responsabilità per omessa valutazione del rischio e mancata formazione

Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 39765 del 2 ottobre 2015 – Lavoratore rimane schiacciato tra la motrice ed il rimorchio. Omessa valutazione del rischio e mancata formazione.

Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 39765 del 2 ottobre 2015
Lavoratore rimane schiacciato tra la motrice ed il rimorchio. Omessa valutazione del rischio e mancata formazione

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha evidenziato che “in tema di infortuni sul lavoro, l’art. 2087 cod. civ. ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all’interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro. Pertanto, il dovere di sicurezza si realizza o attraverso l’attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge oppure con l’adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all’attività svolta. Ne consegue che, per configurare la responsabilità del datore di lavoro o dei suoi delegati, non è necessario che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore [cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3439 del 12/02/1997 Ud. (dep. 15/04/1997), Rv. 208524; Cass Sez. 4, Sentenza n. 13377 del 28/09/1999 Ud. (dep. 24/11/1999), Rv. 215537 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6360 del 26/01/2005 Ud. (dep. 18/02/2005), Rv. 230855; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5114 del 17/04/1996 Ud. (dep. 21/05/1996), Rv. 205196].

Nel caso specifico il “rischio non era preso in considerazione adeguatamente nel relativo documento di valutazione, tale omissione ha determinato il concretizzarsi dell’evento che le cautele dovute miravano ad evitare.”

Inoltre al lavoratore non era “stata fornita una adeguata formazione ed informazione. In tali casi, la negligenza del lavoratore, che nell’espletamento delle sue mansioni ponga in essere condotte imprudenti, non costituisce un fatto imprevedibile, in quanto è il frutto proprio della mancanza dell’adempimento dell’obbligo di formazione gravante sul datore di lavoro ed sui suoi delegati.”

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