Ministero del Lavoro: pubblicata la risposta all’interpello n. 10/2015 relativo all’applicazione del DPR 177/2011 al d.lgs. n. 272/1999

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, in data 2 novembre 2015, la risposta all’istanza n. 10/2015 relativa all’applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati – al d.lgs. n. 272/1999.

La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito risposta, in data 2 novembre 2015, al quesito:

istanza: Applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati – al d.lgs. n. 272/1999
n. 10/2015
destinatario: Confindustria

Confindustria ha avanzato istanza dì interpello per conoscere il parere di questa
Commissione “in merito all’ambito di applicazione del DPR: 177/2011 (in tema di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale”, come disciplinate dal d.lgs. n. 272/99.

A parere dell’Associazione istante, in conseguenza del fatto che l’articolo 1, comma 2, del DPR n. 177/2011 definisce il proprio campo di applicazione “in modo puntuale e circoscritto” ne deriva che tale normativa si applica esclusivamente “ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008.11. 81. e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo” e, di conseguenza, “non si applica alle diverse attività in ambito portuale”.

Al riguardo la Commissione ritiene opportuno premettere che l’art. 3, comma 2 del d.lgs, n. 81/2008 prevede che “nei riguardi […] dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” e che con appositi decreti si dovrà provvedere a “dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alte attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.298 […]”.

Il comma 3, dell’articolo 3 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce poi che “fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni dì cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999. n.272, al decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 298, […].”

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Le disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs. n. 81/2008 trovano espressa applicazione esclusivamente nei luoghi di lavoro specificatamente previsti dall’articolo 62 del citato decreto che, al comma 2, sancisce la non applicabilità dell’intero Titolo II “[…] ai mezzi di trasporto”.
II DPR 14 settembre 2011, n. 177 “in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6,comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81” limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento dì cui agli articoli 66 e 121, nonché a quelli confinati di cui all’allegato IV, punto 3 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 272/1999, l’articolo 1, lettera e), prevede l’obbligo di “adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio” – tra cui i rischi di inquinamento dell’aria in locali a bordo delle navi, specificamente richiamati negli articoli 12,13,25,36,46,48 e 49 del medesimo decreto.

Fermo restando l’obbligo del datore di lavoro dì garantire, durante le operazioni “di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale”, tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori… (prosegue al primo link)

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