Organo: Direzione generale, Direzione centrale prestazioni economiche, Sovrintendenza sanitaria centrale, Avvocatura generale
Oggetto: Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale.
L’art.1, co. 116, della legge di stabilità 2015 ha esteso le prestazioni erogate dal Fondo vittime dell’amianto, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, a malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all’amianto e con successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015, pubblicato in data 12 ottobre 2015, sono state fissate la misura e le modalità di erogazione della nuova prestazione.
Con la circolare 76 del 2015 l’Inail ha recepito l’estensione delle prestazioni ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale ed ha fornito le prime istruzioni.
Gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti che, nel periodo 2015 -2017, risultino affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto, ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.
La prestazione economica è fissata nella misura di 5.600,00 euro ed è corrisposta una tantum, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto, su domanda dell’avente diritto.
L’istanza deve essere presentata o trasmessa alla Sede territoriale Inail competente per domicilio dell’interessato, sulla modulistica predisposta dall’Istituto allegata alla circolare. Con detta istanza l’avente diritto autocertifica, sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.
Il certificato medico allegato alla domanda deve:
– essere trasmesso in originale
– essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale (ivi compresi IRCCS)
– attestare che il soggetto è affetto da mesotelioma
– contenere l’indicazione della data della prima diagnosi della patologia.
Quest’ultima informazione risulta necessaria ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia.
Qualora il malato sia impossibilitato, l’istanza può essere presentata da un altro soggetto munito di specifica delega e documento originale dell’avente diritto.
Tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011.