Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare il comma 5, ultimo periodo, del citato l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che, per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l’iscrizione all’Albo sia effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, e, in particolare, l’articolo 16, comma 1, lettera a), relativo alla procedura semplificata d’iscrizione dei suddetti soggetti di cui al comma 5, ultimo periodo, dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Rilevato che un notevole numero dei provvedimenti d’iscrizione, con procedura semplificata, dei suddetti soggetti non riporta, al pari degli altri, gli estremi identificativi dei veicoli e le tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli stessi;
Ritenuto necessario, al fine di garantire parità di trattamento alla stessa categoria di utenza e adeguati controlli, provvedere all’adeguamento dei citati provvedimenti d’iscrizione all’Albo;
DELIBERA
1. I soggetti iscritti all’Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, in possesso di provvedimento d’iscrizione privo dei dati relativi agli estremi identificativi dei veicoli e alle tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli stessi presentano la comunicazione di cui al modello allegato entro il termine di novanta giorni dall’apposita richiesta formulata dalla Sezione regionale competente.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, le Sezioni regionali provvedono all’aggiornamento dei provvedimenti d’iscrizione.