LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2015, n. 29
Gazzetta Ufficiale 3a Serie Speciale Regioni n. 6 del 06/02/2016
Provvedimenti urgenti per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema della costa abruzzese.
Art. 1
Finalità
1. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero della Regione Abruzzo sono vietate le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti autorizzatori e concessori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati al rilascio di titoli abilitati per l’esercizio di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Tale divieto concerne anche i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.
3. E’ fatta salva l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.