La Suprema Corte, Sez. 4, con la sentenza del 26 febbraio 2016 n. 7903 si è espressa sulla responsabilità del preposto per l’infortunio mortale di un lavoratore precipitato a terra da una scala durante i lavori di disarmo di una trave.
La Corte di Cassazione in questa sentenza si è così espressa: “In materia di infortuni sul lavoro, l’obbligo di sicurezza imposto nei confronti dei subordinati dal D.Lgs. n.626 del 1994, al datore di lavoro, e alle altre figure ivi istituzionalizzate e, in mancanza, al soggetto preposto alla responsabilità e al controllo della fase lavorativa specifica, consiste, oltre che in un dovere generico di formazione e informazione, anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i suddetti rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza.”
Nel caso specifico il preposto avrebbe dovuto non solo vigilare sull’osservanza delle disposizioni antinfortunistiche ma in primo luogo “fornire al lavoratore gli strumenti per operare all’altezza dal suolo richiesta dalla tipologia dell’intervento di disarmo in tutta sicurezza e pertanto sovraintendendo a siffatta lavorazione anche per evitare che le opzioni del lavoratore potessero indirizzarsi verso soluzioni non idonee o pericolose.”
Fonte: Olympus.uniurb
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