Prorogato al 31 dicembre il termine per le domande di richiesta dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto

La Circolare n. 45 del 29 febbraio 2016 emanata dall’Inps proroga al 31 dicembre 2016 il termine di presentazione delle domande di richiesta dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. Proroga del termine per la presentazione delle domande

L’articolo 1, comma 279 dalla legge n. 208/2015 ha prorogato il termine per la presentazione all’Inps delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto previsto dall’articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dall’art. 10, comma 12 – vicies bis del decreto legge n. 192/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2015 . In particolare, il predetto comma 279 ha disposto che “All’articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “30 giugno 2015 ” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

Pertanto, entro il 31 dicembre 2016 gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’ accertamento dell’avvenuta esposizione all’ amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’ INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

Per effetto di quanto sopra l’indicazione della data del 30 giugno 2015 quale termine ultimo per la presentazione delle relative domande, riportata nel messaggio del 10 aprile 2015 n. 2489, deve considerarsi superata.

Fonte: INPS

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