La Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha emesso una Circolare per assicurare una corretta e univoca lettura delle disposizioni contenute nell’art. 21 comma 5 del Decreto Legislativo n. 151 del 2015.
Con l’entrata in vigore dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 151/2015 – Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, vengono introdotte numerose novità in merito alla certificazione sanitaria in ambito lavorativo.
A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute al Ministero della salute, la Direzione Generale della prevenzione sanitaria ha emesso una circolare per assicurare una corretta e univoca lettura delle disposizioni contenute nell’art. 21 comma 5, che recita:
“Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”.
Per leggere la Circolare andare al secondo link.
Fonte: Ministero della Salute
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