In G.U. il Regolamento delegato (UE) n. 172 – Specificazione dei prodotti energetici

Il Regolamento delegato (UE) n. 172 della Commissione del 24 novembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2a Serie Speciale Unione Europea n. 29 del 14/04/2016. Integrazione del regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione dei prodotti energetici.

Gazzetta Ufficiale 2a Serie Speciale Unione Europea n. 29 del 14/04/2016

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/172 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2015
che integra il regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione dei prodotti energetici.

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 691/2011 ha istituito una struttura modulare per i conti economici ambientali, la quale comprende un modulo per i conti dei flussi fisici d’energia che figura nell’allegato VI.
(2) L’istituzione di un elenco dei prodotti energetici ai fini del regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei è fondamentale per determinare il campo di applicazione dei conti dei flussi fisici d’energia, per consentire la comparabilità dei dati statistici in tutti gli Stati membri e per garantire la coerenza interna (bilanciamento) dei conti dei flussi fisici d’energia.
(3) L’allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce un elenco di prodotti energetici per le statistiche dell’energia. Sulla base di tale elenco, è necessario specificare i prodotti energetici ai fini dei conti dell’energia. I conti dell’energia sono volti ad analizzare le interazioni tra l’ambiente e le azioni antropiche, al fine di valutare l’intero ciclo ambiente-economia-ambiente creato dalle attività antropiche. I conti dell’energia dovrebbe pertanto comprendere in particolare i residui derivanti dall’uso finale dei prodotti energetici, così come dai prodotti naturali grezzi e da quelli trasformati.
(4) Una definizione per i prodotti energetici non compresa nell’allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008 dovrebbe basarsi sulle norme internazionali in materia di conti economici ambientali, al fine di assicurare l’efficienza in termini di costi e di evitare inutili oneri per i rispondenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 – Ai fini della sezione 3 dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 691/2011, gli Stati membri elaborano i conti dei flussi fisici d’energia sulla base dei prodotti energetici elencati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2 – Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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