Con delibera n. 7 del 25 novembre 2014, il Comitato nazionale ha disciplinato, anche ai fini dell’articolo 18, comma 5, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i casi di variazione dell’iscrizione all’Albo che prevedono il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro soggetto
giuridico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, incorporazioni, scissioni,
donazioni, cessioni d’azienda o di ramo d’azienda, conferimenti.
E’ stato richiesto, al riguardo, se tra i suddetti casi possa essere annoverato anche l’affitto di azienda o di ramo di azienda.
Il Comitato nazionale ritiene che possa essere considerata come variazione dell’iscrizione il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico mediante affitto di azienda o di ramo di azienda a condizione che tali titoli abbiano una durata non inferiore ad anni cinque a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione all’Albo dell’impresa locataria, oppure, in caso di impresa già iscritta, avere una durata almeno pari al residuo periodo di validità dell’iscrizione.
La Circolare n. 536 del 27 maggio 2016 del Comitato Nazionale è relativa alla Delibera n. 7 del 25 novembre 2014 – Affitto d’azienda.
Circolare n. 536 del 27 maggio 2016
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