Formazione RSPP/ASPP: Nuovo Accordo

Approvata la revisione dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione di RSPP/ASPP. Il commento di Norberto Canciani

Nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 è stata approvata la revisione dell’Accordo finalizzato alla definizione dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08.
La revisione del precedente accordo, risalente al 26 gennaio 2006, si è resa necessaria anche al fine di omogeneizzare i contenuti con gli Accordi sulla formazione dei lavoratori e sulla formazione dei Datori di Lavoro RSPP (21/12/2011) nonché con le linee interpretative del 25 luglio 2012.

Le principali novità introdotte riguardano l’individuazione dei soggetti formatori, la ridefinizione dei percorsi formativi per RSPP/ASPP e la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi sovrapponibili. Anche per la formazione e-learning vengono introdotte novità.

Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti formatori, mentre nel precedente accordo venivano individuate tre tipologie di soggetti con procedure e competenze differenti, nel nuovo dettato normativo viene riportato un unico elenco che comprende le istituzioni legittimate, gli enti di formazione accreditati dai sistemi regionali, le associazioni datoriali e sindacali e gli organismi paritetici. Dall’elenco sono stati esclusi gli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D.Lgs. 81/08.
Tutti i soggetti individuati rilasciano gli attestati e provvedono alla archiviazione della documentazione.

Sono interessanti le precisazioni circa la rappresentatività degli organismi paritetici e delle associazioni datoriali e sindacali che riprendono e ampliano quanto già indicato nelle linee interpretative del 25 luglio 2012.
Il nuovo accordo stabilisce, inoltre, che qualora queste associazioni e gli organismi paritetici intendano avvalersi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva partecipazione queste ultime devono essere accreditate dal sistema regionale.
I docenti dovranno avere i requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Per la organizzazione dei corsi rimangono i medesimi riferimenti del precedente accordo, con esclusione del limite di partecipanti (35), anche se nell’allegato IV vengono fornite interessanti e specifiche indicazioni metodologiche per la progettazione e per l’erogazione dei corsi.
Per la formazione di RSPP e ASPP rimangono sostanzialmente invariati il percorso base (modulo A) e il corso di specializzazione per RSPP (modulo C) mentre viene completamente rivisto il modulo B.
Per questo corso di formazione specifico viene previsto un modulo unico comune per tutti i settori lavorativi della durata di 48 ore e moduli aggiuntivi per quattro settori: agricoltura (12 ore), costruzioni, cave e miniere (16 ore), sanità (12 ore), chimica (16 ore).

Le ore minime di aggiornamento nel quinquennio sono pari a 40 per RSPP e 20 per ASPP.
L’aggiornamento è consentito nella modalità e-learning e, parzialmente, mediante partecipazione a convegni con contenuti coerenti (massimo 50% delle ore previste per l’aggiornamento) solo se organizzati dai soggetti formatori individuati.

Una novità interessante riguarda la decorrenza dell’aggiornamento: fermi restando i riferimenti già riportati dalle linee guida del 25 luglio 2012 (conclusione modulo B, conseguimento della laurea o entrata in vigore del D.Lgs. 81/08), il nuovo accordo stabilisce che RSPP e ASPP dovranno dimostrare in ogni istante che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Nell’allegato I sono riportate le classi di laurea che consentono l’esonero alla partecipazione dei moduli A e B (art. 32, comma 2 primo periodo D.Lgs. 81/08) mentre l’allegato III individua i percorsi formativi sovrapponibili che danno diritto a esonero per alcuni tipi di formazione.
L’allegato V è costituito da una tabella riassuntiva per tutti i corsi di formazione di base.

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