Ministero del Lavoro, pubblicato in Gazzetta il Decreto che determina l’assegnazione dei benefici in materia di amianto

Il Decreto 12 maggio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 158 del 08/07/2016. Modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all’assegnazione dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 158 dell’8 luglio 2016 il Decreto​​ interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 12 maggio 2016 concernente le modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 277, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con particolare riferimento all’assegnazione dei benefici in materia di amianto di cui all’articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 maggio 2016
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 158 del 08/07/2016

Modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all’assegnazione dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti. (16A05021)

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Soggetti destinatari e requisiti di ammissione al beneficio
Art. 3 – Domanda di accesso al beneficio
Art. 4 – Beneficio
Art. 5 – Certificazione tecnica
Art. 6 – Comunicazione dell’esito della domanda di accesso al beneficio
Art. 7 – Monitoraggio
Art. 8 – Decorrenza dei trattamenti pensionistici
Art. 9 – Oneri finanziari
Art. 10 – Disposizioni finali

Approfondimenti

Precedente

Prossimo