Albo Gestori Ambientali: Delibera riguardante i criteri per l’iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano trasporti transfrontalieri di rifiuti

Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016. Criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA

Articolo 1
(Procedure d’iscrizione)

1. Le imprese che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 6 presentano domanda, esclusivamente con modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, nel caso che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.
2. Il modello di domanda d’iscrizione all’Albo di cui al comma 1 è approvato nella forma di cui all’allegato “A”.

Articolo 2
(Requisiti minimi)

La dotazione minima di veicoli e personale per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 è individuata nell’allegato “B” sulla base della portata utile complessiva dei veicoli in relazione alle quantità dei rifiuti previste dalle classi d’iscrizione.

Articolo 3
(Capacità finanziaria)

1. Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo si intende soddisfatto con un importo di euro novemila per il primo veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “C”.
2. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini del rilascio della licenza comunitaria al trasporto merci di cui al regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1072/2009 comprovano detto requisito mediante presentazione di copia della stessa licenza.

Articolo 4
(Responsabile tecnico)

1. Nell’attesa delle determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali, delle condizioni per lo svolgimento dell’incarico di responsabile tecnico e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso altro stato comunitario, l’incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell’impresa.

Articolo 5
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione rilasciata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, presentano alla Sezione regionale dell’Albo la domanda d’iscrizione ai sensi dell’articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n.120, e della presente deliberazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione stessa e continuano ad operare sulla base della ricevuta d’iscrizione e delle successive ricevute di variazione fino alla notifica del provvedimento di iscrizione da parte della Sezione regionale. Decorso inutilmente detto termine, le ricevute rilasciate ai sensi della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012 decadono, con conseguente cancellazione dall’Albo delle imprese interessate.
2. La Sezione regionale attesta la presentazione della domanda di iscrizione entro il predetto termine di 120 giorni tramite la ricevuta di cui all’allegato “D”.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, la presentazione delle domande di variazione dell’iscrizione è subordinata alla presentazione della domanda di iscrizione di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate le deliberazioni n. 3 del 22 dicembre 2010, n. 3 del 14 marzo 2011 e n. 1 del 16 gennaio 2012.
5. La presente deliberazione entra in vigore il 15 ottobre 2016.

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