Circolare n. 987 del 26 ottobre 2016
OGGETTO: Chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità UE/Confederazione svizzera – applicazione art. 10, comma 2, lettera a) del D.M. 120/2014
Con riferimento al requisito previsto dall’art. 10, comma 2, lettera a), del D.M. 120/2014, relativo alla possibilità di iscrizione all’Albo delle imprese stabilite in uno Stato estero non comunitario, alcune Sezioni hanno richiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ratificato con legge del 15 novembre 2000 n 364, si precisa quanto segue.
L’articolo 5 dell’accordo sopra richiamato prevede la possibilità per le società di svolgere sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
Verificate tutte le condizione di cui all’allegato 1, parte IV, della legge 15 novembre 2000 n 364, la disposizione di cui all’articolo 5 della medesima legge, consentirebbe l’iscrizione all’Albo con la limitazione per l’impresa iscritta di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
Per quanto sopra il Comitato nazionale ritiene che il provvedimento di iscrizione dovrà contenere la seguente prescrizione: “l’impresa risulta iscritta con la limitazione di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile ai sensi dell’art. 5 della legge 15 novembre 2000, n. 364 (Accordo tra la Comunità europea ed i sui stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone)”.