Ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso dell’INAIL, l’art. 112, ultimo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contempla due diverse fattispecie: la prima si riferisce all’ipotesi in cui il giudice penale abbia emesso sentenza di non doversi procedere, per non aver ravvisato la penale responsabilità o per essere intervenute cause estintive del reato, a carico del datore di lavoro o di altri, in ordine all’evento occorso al lavoratore; la seconda attiene, invece, all’esistenza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, con sentenza penale di condanna, pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato.
Conseguentemente, l’azione di regresso dell’INAIL soggiace, nella prima ipotesi a termine triennale di decadenza che, insuscettibile di interruzione, decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere, e nella seconda ipotesi a termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna.
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