Le domande possono essere inviate secondo la modalità “a sportello” a partire dalle ore 9,00 del 5 luglio 2017.
Il bando concede agevolazioni in relazione a 2 linee di intervento:
Linea A (Azione IV.4c.1.1)
Interventi di riduzione della domanda di energia dell’edificio che presenti un indicatore della prestazione energetica invernale del fabbricato di qualità “MEDIA” o “BASSA” secondo quanto riportato sull’ Attestato di Prestazione Energetica (APE), con riferimento al § 5.2.1 del D.M. 26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”; revisione degli impianti a fonti fossili, con incremento dell’efficienza, anche mediante l’impiego di mix tecnologici e loro asservimento ai sistemi di telegestione e telecontrollo.
Linea B (Azione IV.4c.1.2)
Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo. Sono ammissibili gli interventi associati all’Azione IV.4c.1.1 o asserviti ad edifici esistenti con prestazione energetica invernale del fabbricato di qualità “MEDIA” o “ALTA” secondo quanto riportato nell’APE, con riferimento al § 5.2.1 del D.M. 26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, anche attraverso interventi di efficientamento energetico effettuati in precedenza.
La dotazione complessiva è pari a € 10.000.000 di fondi POR FESR 2014 – 2020, Asse Prioritario IV, Azione IV.4c.
Il progetto è ammesso se risultano costi ammissibili per almeno € 150.000.
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale.
Il contributo è concesso fino all’ 80% delle spese ammissibili, elevabile fino al 90% per gli edifici che conseguono la classe energetica A4/nZEB, e comunque entro il limite massimo di € 450.000.
Le domande possono essere inviate secondo la modalità “a sportello” a partire dalle ore 9,00 del 5 luglio 2017.
Possono presentare istanza di agevolazione:
– i Comuni piemontesi con popolazione fino a 5.000 abitanti;
– le Unioni di Comuni (ex art 32 del d.lgs. 267/2000 e L.R. 11/2012 e s.m.i.) della Regione Piemonte che raggiungano una popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti. Si precisa che l’Unione di Comuni può presentare la domanda per tutti o solo per alcuni dei Comuni facenti parte dell’Unione. I Comuni per i quali l’Unione presenta la domanda sono considerati partner partecipanti al progetto e soltanto questi concorrono al raggiungimento della soglia minima di abitanti ammissibile. I Comuni appartenenti all’Unione, ma non coinvolti nel progetto da essa presentato, possono partecipare singolarmente.
Possono presentare istanza di agevolazione in forma aggregata mediante raggruppamenti temporanei, anche nati con l’esclusivo scopo di partecipare al presente bando e costituiti secondo quanto stabilito all’articolo 15 della Legge 241/1990 o agli articoli 30 e 34 del d.lgs. 267/2000, i seguenti soggetti:
– i Comuni piemontesi con popolazione fino a 5.000 abitanti e non appartenenti ad Unioni di Comuni (ex art 32 del d.lgs. 267/2000 e L.R. 11/2012 e s.m.i.) della Regione Piemonte.
Ciascun proponente, in forma singola, in qualità di soggetto aggregato (nel caso di raggruppamenti temporanei) o di partner partecipante al progetto (nel caso delle Unioni di Comuni), può essere beneficiario in un unico progetto presentato sui bandi a valere sulla D.G.R. n. 11-4567 del 16 gennaio 2017.