La Suprema Corte ha anche ricordato che “il RSPP è tenuto ad adempiere all’obbligo di valutazione e prevenzione del rischio in conformità alle previsioni normative in materia, formulando specifiche e tassative prescrizioni tecniche vincolanti per tutti i soggetti destinati ad operare nella struttura aziendale e sulla macchina in questione, a prescindere dalle specifiche conoscenze e capacità dei singoli operatori. Del resto il RSPP è indubbiamente destinatario di obblighi giuridici; e con l’assunzione dell’incarico, egli assume l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che gli sono proprie. D’altra parte, il ruolo svolto da tale figura è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. Ne deriva che la sua attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell’evento illecito”.
Cassazione Penale, Sez. 4, 7 settembre 2017, n. 40718 – Infortunio con la macchina tritacarne. Ruolo e responsabilità di un RSPP
La Corte di Cassazione, in questa sentenza, ha osservato che “la violazione dei doveri di prevenzione e di informazione facenti carico al RSPP è riconducibile ad una ambigua (e quindi carente) dizione riguardante le misure prevenzionali da adottare in relazione alla valutazione del rischio specifico della macchina in questione, che in definitiva non imponeva al datore di lavoro, come avrebbe dovuto ai sensi del d.P.R. 547/55, di ridurre il diametro dell’apertura di carico del tritacarne mediante l’applicazione di un dispositivo di protezione, atto ad impedire l’accesso delle mani del lavoratore negli organi in movimento del macchinario. Il tenore generico della prescrizione contenuta nel DVR predisposto dal G.R. non ha assolto all’obbligo di individuare in maniera specifica e puntuale le misure di prevenzione e protezione da adottare nel caso concreto. E’ evidente che tale intervento avrebbe dovuto essere espressamente enunciato, sicché appare condivisibile il rilievo del giudicante che addebita al prevenuto di non avere indicato nel DVR la «necessità di adempimento [dell’intervento in disamina] in termini di cogenza, urgenza, indifferibilità data l’incombenza del rischio oggetto di valutazione e prevenzione», rendendosi corresponsabile con il datore di lavoro della violazione della normativa prevenzionistica che imponeva di rendere conforme la macchina ai requisiti di sicurezza. Del resto, l’inadempimento in questione ha concretizzato proprio quel rischio che la misura prevenzionistica omessa avrebbe dovuto prevenire”.
Fonte: Olympus.uniurb
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