Norme di sicurezza relative alle scale mobili a uso pubblico, in G.U. il Decreto che regolamenta l’accesso di persone non vedenti accompagnate da cani guida

Il Decreto 22 dicembre 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 05/01/2018. Modifica del decreto 18 settembre 1975 “Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in servizio pubblico”.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 dicembre 2017
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 05/01/2018

Modifica del decreto 18 settembre 1975, recante: «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in servizio pubblico». (18A00001)

L’art. 6 «Norme di esercizio» del decreto ministeriale 18 settembre 1975, «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in servizio pubblico», punto 6.1 «Regolamento di esercizio», quinto comma, terzo punto «divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, cani, pacchi, ecc.», è così modificato:
«divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, pacchi ecc. e di far transitare sui medesimi gradini animali; fanno eccezione i cani guida per persone non vedenti dichiarati idonei al transito sulla scala mobile o tappeto mobile da strutture o scuole specifiche riconosciute dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti; il cane guida che accompagna la persona non vedente deve essere, inoltre, assicurato contro terzi per il transito sulle scale mobili o tappeti mobili».

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